Art. 4.
(Rilancio delle politiche giovanili nel settore dell'arte contemporanea).

      1. Lo Stato tutela e promuove l'attività dei giovani artisti, al fine di contribuire

 

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al rilancio del settore dell'arte contemporanea nazionale.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i giovani artisti possono optare, per un periodo massimo di cinque anni e comunque non oltre il raggiungimento del trentaduesimo anno di età, per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura privilegiata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. I medesimi soggetti possono successivamente rinunciare all'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo dandone comunicazione all'amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.
      3. I giovani artisti che si avvalgono del regime speciale di cui al presente articolo sono esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti ad eccezione della copia delle fatture emesse. La fattura emessa e la relativa copia può contenere, anche ai fini della certificazione dell'autenticità dell'opera, la riproduzione fotografica dell'opera ceduta.
      4. Ai soggetti che optano per il regime speciale di cui al presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto è forfettariamente determinata in 500 euro l'anno e il reddito imponibile derivante dal lavoro autonomo è forfetariamente determinato nella misura del 30 per cento del volume di affari risultante dalla somma degli importi delle fatture emesse.
      5. L'imposta sul valore aggiunto è addebitata all'acquirente secondo le disposizioni vigenti, salva l'applicazione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 5.